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Novità Fiscali

Modelli Intrastat

Modelli Intrastat - Cosa sono e a cosa servono

I soggetti IVA che effettuano operazioni commerciali di scambio di beni o servizi con soggetti intracomunitari sono obbligati a compilare e inviare direttamente o tramite intermediario autorizzato il modello Intrastat all’Agenzia delle Dogane.

Quali operazioni vengono comunicate

  • le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni;
  • i servizi erogati da soggetti passivi IVA italiani a soggetti passivi comunitari, che sono soggetti a tassa nel paese committente, in virtù del principio di territorialità (articolo 7-ter DPR n. 633/72);
  • i servizi ricevuti da soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e tassabili in Italia in virtù del principio generale di territorialità;

Quando si presentano

I modelli vanno presentati con cadenza mensile, entro il 25 del mese successivo al mese di riferimento.

Elenco dei modelli Intrastat

INTRA 1: contiene l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi; è costituito dalle seguenti sezioni:

  • INTRA 1 bis: sezione 1. cessioni di beni registrate nel periodo;
  • INTRA 1 ter: sezione 2. rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti;
  • INTRA 1 quater: sezione 3. servizi resi registrati nel periodo;
  • INTRA 1 quinquies: sezione 4. rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti;
  • INTRA 1 sexies: sezione 5. call of stock;

INTRA 2: elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti; è costituito dalle seguenti sezioni:

  • INTRA 2 bis: sezione 1. acquisti di beni registrati nel periodo;
  • INTRA 2 ter: sezione 2. rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti;
  • INTRA 2 quater: sezione 3. servizi ricevuti registrati nel periodo;
  • INTRA 2 quinquies: sezione 4. rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti;

Semplificazioni dal 1° gennaio 2022

INTRA 2 bis

Il modello non va più presentato trimestralmente e non sono più richiesti i dati relativi allo Stato e al codice IVA del fornitore né l’ammontare delle operazioni in valuta.

Obbligo di presentazione mensile solo quando il totale degli acquisti è uguale o maggiore a 350.000,00 Euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti

INTRA 2 quater

Il modello non va più presentato trimestralmente.

I committenti italiani devono segnalare, soltanto per finalità statistiche, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi ricevuti quando il loro ammontare totale sia uguale o maggiore di 100.000 euro, con riferimento a periodi mensili, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Inoltre non sono più richiesti i seguenti dati:

  • IVA del fornitore;
  • totale delle operazioni in valuta;
  • modalità di erogazione;
  • modalità di incasso;
  • paese di pagamento.

INTRA 1 sexies - call-of-stock

Il call-of-stock è un particolare contratto, detto anche consignment stock, che viene utilizzato negli scambi intracomunitari per lo stoccaggio dei beni in un deposito che permette il differimento dell’adempimento IVA al momento in cui i beni escono dal deposito tramite il destinatario. In pratica con questa tipologia di contratto il venditore manda la merce ad un deposito a disposizione del cliente e la proprietà sulla merce spedita passa al cliente soltanto nel momento in cui questi preleva la merce dal deposito.

Per le operazioni di questo tipo, dal 1° gennaio 2022 è obbligatorio compilare la sezione 5 del Modello INTRA 1 dove vanno inserite le informazioni relative all’identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini IVA al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie.

Tabella “Natura della Transizione”

Altra novità in vigore dal 1° gennaio 2022 riguarda la compilazione del codice natura della transazione che è l’informazione che individua il motivo dello scambio (vendita, acquisto, restituzione, sdoganamento, garanzia, lavorazione conto terzi, eccetera). L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nuova “Tabella Natura della Transizione” in cui ci sono due colonne, A e B, che identificano i dati da inserire. I soggetti che fanno trasferimenti intracomunitari che vanno oltre i 20 milioni di euro devono indicare anche i dati di dettaglio previsti nella seconda colonna della tabella (colonna B). 

Se la soglia dei 20 milioni di euro non viene superata, il soggetto può facoltativamente indicare la natura della transazione compilando solo di dati della “colonna A”, oppure indicando anche i dati della “colonna B”.

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Novità Fiscali OS1

Fatturazione Elettronica Forfettari

Il 2022 sarà un anno di svolta che vedrà l'estensione della Fatturazione Elettronica ai Forfettari.

Novità per l’anno 2022. Lo Stato Italiano potrà introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti in regime forfettario; per farlo, però serve l’emanazione di norma nazionale, che annulli l’esonero di cui godono attualmente i forfettari. 

Quindi i Soggetti Forfettari interessati dovranno recepire le nuove disposizioni presenti nell’imminente Legge di Bilancio organizzandosi per emettere Fatture Elettroniche come già abitudine operativa per il mondo PA, B2B e B2C.

Ad oggi , chi è in regime forfettario, non deve emettere fattura elettronica nei rapporti con le imprese (B2B) e con i consumatori privati (B2C), ma è obbligato a farlo verso la Pubblica Amministrazione.

 

Fatturazione Elettronica Forfettari

Quindi, la Fatturazione Elettronica diventerà obbligatoria per i forfettari già nel 2022? Probabilmente sì.

Di certo al momento è conveniente perché permette l’accesso al regime premiale cioè, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento si riduce di un anno.

Il regime premiale non è l’unico vantaggio nella scelta dei Soggetti Forfettari di optare per l’emissione di Fatture Elettroniche. Ci sono numerosi vantaggi pratici ed economici nell’attività operativa:

  • Emissione e ricezione fatture da un unico software
  • Lavorare con la Pubblica Amministrazione
  • Agevolare rapporti con i Clienti B2B e B2C
  • Trasmettere le fatture al Commercialista in modo veloce e semplice
  • Rapidità di ricezione delle fatture per i Clienti
  • A fronte di un piccolo costo si avranno enormi benefici: meno carta, meno stampe, meno costi di gestione, risparmio di tempo per l’archiviazione e la ricerca dei documenti
  • Si abbatte il margine di errore nell’emissione delle Fatture

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Iva Novità Fiscali OS1

Fatturazione Elettronica estesa alle operazioni con San Marino

Recentemente il MEF ha aggiornato la disciplina delle operazioni effettuate tra Italia e la Repubblica di San Marino.

Le tempistiche sono le seguenti:

Dal 01.10.2021 al 30.06.2022: le fatture possono essere emesse/ricevute in formato elettronico o in formato cartaceo.

Dal 01.07.2022: le fatture sono emesse/accettate esclusivamente in formato elettronico.

DISPOSIZIONI GENERALI

Cessione di beni da San Marino

Per le cessioni di beni tra Italia e San Marino (ex artt. 8 e 9 del DPR n. 633/72) con emissione di fattura elettronica, quest’ultima verrà inviata da SDI all’Ufficio Tributario di San Marino che si preoccuperà di eseguire la convalida della fattura e comunicherà l’esito alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche permetterà anche di visualizzare l’esito dei controlli effettuati all’Ufficio Tributario di San Marino.

N.B. se dopo 4 mesi dall’emissione della fattura, l’Ufficio Tributario non convalida la regolarità, la cessione andrà assoggettata ad IVA.

Acquisto di beni da San Marino

Per gli acquisti di beni a San Marino da parte di operatori italiani viene eseguita una prima distinzione:

Fattura con addebito Iva

Gli operatori sammarinesi trasmetteranno le fatture elettroniche all’Ufficio tributario di San Marino che le inoltrerà al SDI il quale le recapiterà all’acquirente italiano;

l’Iva potrà essere detratta solo dopo conferma positiva da parte della Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino

Fattura senza addebito dell’Iva

Il cedente sammarinese emetterà fattura elettronica senza indicazione dell’IVA dovuta.

L’acquirente italiano dovrà provvedere ad eseguire l’integrazione ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.